Art. 7 — Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Testo vigente dal 12 novembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-11-06;165~art7 · fonte del testo

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