Art. 6 — Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facolta', nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Testo vigente dal 12 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-06;165~art6 · fonte del testo

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