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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le maestre di scuole materne, comunque denominate, dipendenti dai Comuni o da enti morali, le quali siano abilitate all'insegnamento elementare e prestino, da almeno un quinquennio, servizio con la qualifica di «buono» nelle scuole stesse, attestata dal Regio ispettore scolastico, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate, mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico.
[8]Al concorso interno di cui al precedente comma, a seconda che sia bandito dai Comuni autonomi o dai Provveditorati, sono ammesse le maestre delle scuole esistenti rispettivamente nel territorio di ciascun Comune autonomo ovvero nel restante territorio della regione.
[9]La graduatoria ha valore per un quarto dei posti di scuola femminile riservati al concorso pubblico.
[10]Il concorso si svolge con le stesse modalita' del concorso pubblico ed e' giudicato dalla stessa Commissione. Valgono per esso le norme regolamentari sulla graduatoria e sulle nomine dei maestri delle scuole non classificate.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Fedele.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
