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Il Ministro per l'interno e' autorizzato ad emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione agglomerata, con speciale riguardo:
- a)agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad altre collettivita';
- b)agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.
Testo in vigore dal 4 maggio 1928 al 22 dicembre 2008
