Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia autorita' diplomatica o consolare e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.
[2]Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 marzo 1926.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
