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Potranno ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

Testo in vigore dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;551~art4 · fonte del testo

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