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[1]Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sara' chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.
[2]Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di eta' sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.
Testo in vigore dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
