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[1]I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
[2]In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
Testo in vigore dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
