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[1]I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorita' diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorita' del Regno.
[2]Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di leva, al Comando del distretto militare o all'autorita' militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare o di individui gia' arruolati.
Testo in vigore dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
