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Alle spese iscritte negli stati di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407. Le aziende anzidette sono tenute a presentare, entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio, al Ministro per il tesoro, che ne fa oggetto di apposita comunicazione al Parlamento, una dettagliata relazione sui residui passivi riferibili alle rispettive gestioni e sulle cause che li hanno determinati.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-12-22;951~art10 · fonte del testo

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