Per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1995, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, si provvedera' ad incrementare le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti criteri:

  • a)l'aumento delle detrazioni deve essere proporzionale al numero dei figli a partire dal terzo;
  • b)ai fini del diritto all'incremento della detrazione sono equiparati ai figli i conviventi portatori di handicap o di eta' superiore ai settant'anni, privi di mezzi di sostentamento. 2 Il diritto all'incremento della detrazione e' condizionato agli stessi requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno per il nucleo familiare e spetta al solo beneficiario dell'assegno medesimo. Qualora il contribuente non possa utilizzare, a riduzione dell'imposta dovuta, l'incremento della detrazione di cui al comma 1 o possa utilizzarlo solo in parte, l'ammontare non utilizzato da' diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad un rimborso d'imposta di pari importo. All'incremento della detrazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

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Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 47-quinquies, comma 3) che "Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalita' applicative, per gli anni successivi al 1995".

Testo vigente dal 24 marzo 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1995

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1994 al 24 marzo 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

    Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 47-quinquies, comma 3) che "Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalita' applicative, per gli anni successivi al 1995".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;725~art4 · fonte del testo

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