Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1982 al 1 luglio 1998. 50 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-04-26;181~art5 · fonte del testo
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