A decorrere dal 1 gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonche' per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che a modifica del termine stabilito dal presente articolo i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.

Testo vigente dal 1 marzo 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1980

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che a modifica del termine stabilito dal presente articolo i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art24 · fonte del testo

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