Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per l'economia nazionale puo' con suo decreto:
- a)sospendere la importazione nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;
- b)fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto puo' aver luogo l'importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;
- c)impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di Comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;
- d)disciplinare e nel caso sospendere l'esportazione per l'estero delle piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
