Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per l'economia nazionale puo' con suo decreto:

  • a)sospendere la importazione nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;
  • b)fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto puo' aver luogo l'importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;
  • c)impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di Comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;
  • d)disciplinare e nel caso sospendere l'esportazione per l'estero delle piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art8 · fonte del testo

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