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[1]Non possono essere per qualunque ragione esportate dai, territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e percio' non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e parti di viti, anche secche, provviste di radici, ove non siano state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio osservatorio fitopatologico, e non siano state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio osservatorio per impedire la diffusione della fillossera.

[2]Con decreto del Ministro per l'economia nazionale potranno nel caso essere modificati i limiti di estensione e i particolari dei divieti di cui al comma precedente e al secondo comma dell'art. 1, e potranno essere fissate norme per la circolazione nell'interno del Regno di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art6 · fonte del testo

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