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[1]Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata la speciale autorizzazione, prescritta dall'art. 1 della presente legge.
[2]Sulle lettere di vettura, sulle note e fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilita', la data, il numero della autorizzazione e la Regia prefettura dalla quale e' stata rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante o semi devono essere muniti di etichette costituite di cartoncino resistente recanti da una faccia il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonche' la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata, e dall'altra il nome, cognome ed indirizzo del destinatario e la stazione cui sono diretti.
[3]Qualunque spedizione di piante, parti di piante o semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'art. 1, dovra' essere accompagnata da speciale permesso rilasciato dalla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia.
[4]Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli istituti di fitopatologia, ai Regi osservatori fitopatologici, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, e in generale agli Istituti scientifici.
[5]Le piante, parti di piante e semi, di cui e' ammessa l'importazione dall'estero previa visita fitopatologica, circoleranno nel Regno accompagnati dal permesso di importazione rilasciato dal delegato del Ministero dell'economia nazionale che avra' eseguita la visita di ispezione alla frontiera, e da speciali dichiarazioni su etichette colorate apposte dal delegato stesso ad ogni collo.
[6]E' vietato il commercio ambulante di semi, piante, o parti di piante destinati alla coltivazione.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
