Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. Leggi il testo vigente →
[1]Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie ed i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati colle operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.
[2]Il Ministero dell'economia nazionale puo' tuttavia concedere speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni e affittuari che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.
[3]La distruzione di viti fillosserate non puo' essere ordinata che dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non e' dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale pero' non puo' oltrepassare la larghezza di metri dieci intorno alla prima.
[4]La spesa per la distruzione di viti fillosserate sara' sostenuta nella misura del cinquanta per cento dal Ministero dell'economia nazionale, che ne anticipa intanto l'intero porto, mentre per il quaranta per cento fara' carico alla Provincia e per il dieci per cento al Consorzio per la viticoltura.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
