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[1]I delegati del Ministero dell'economia nazionale hanno facolta' di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonche' negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o parassiti, e in caso provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.
[2]Eguale facolta' hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'economia nazionale, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione o distruzione.
[3]I delegati predetti e i loro dipendenti hanno altresi' libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tramviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facolta' di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie, e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
