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[1]Sono abrogati le leggi 30 maggio 1875, n. 2517 (serie 2ª), sulla Doriphora, 24 marzo 1904, n. 130, sulla Diaspis pentagona, 26 giugno 1913, n. 888, sui «provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante», il «testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici 23 agosto 1917, n. 1474», e gli altri provvedimenti in materia, contenuti nei decreti Luogotenenziali 12 maggio 1918, n. 738, 10 marzo 1919, n. 466, e 15 maggio 1919, n. 819, nonche' il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1214, recante disposizioni per la lotta contro le cavallette e ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, che entrera' in vigore il 1° luglio 1929.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta affidale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Martelli - Rocco - Mosconi - Belluzzo - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
