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[1]Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi sono punite con l'ammenda da lire cento a lire duemila, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dal Codice penale per i reati in esso previsti.
[2]Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede inoltre alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.
[3]E' data facolta' al Governo del Re di stabilire, nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, sanzioni penali limitate alla ammenda fino a lire mille.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
