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[1]La direzione tecnica dei Consorzi per la viticoltura sara' affidata in ciascuna Provincia al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura quale commissario provinciale per le malattie delle piante.
[2]Nelle Provincie in cui la estensione dei vivai mantenuti dai detti Consorzi per la produzione del materiale viticolo sia tale da richiedere una speciale assistenza, il Ministero dell'economia nazionale potra' destinare presso il Consorzio provinciale uno o piu' delegati tecnici antifillosserici, allo scopo di dirigere determinati vivai o gruppi di vivai.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
