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[1]I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti speciali di massima, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionalez per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.
[2]Tali regolamenti dovranno servire di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.
[3]E' fatto obbligo ai funzionari della Milizia nazionale forestale, alle guardie campestri, ai guardaboschi comunali e alle guardie private autorizzate, di denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
