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[1]I servizi di difesa delle piante, oltre il servizio centrale presso il Ministero dell'economia nazionale, sono disimpegnati:

[2]1° dagli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

[3]2° dai Regi osservatori di fitopatologia;

[4]3° dai Commissariati provinciali per le malattie delle piante

[5]4° dai Laboratori di determinazione.

[6]Sono istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

  • a)la Regia stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze;
  • b)i laboratori di patologia vegetale presso i Regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il Regio laboratorio crittogamico di Pavia e il laboratorio di entomologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

[7]Ai Regi osservatori di fitopatologia sono affidati la vigilanza all'interno, quella sulla importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'economia nazionale. Gli osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'economia nazionale stabilira', secondo le esigenze dei servizi e le disponibilita' dei mezzi e del personale.

[8]I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai Commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, sono demandati il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi, nonche' quello della direzione locale delle operazioni di difesa dichiarate obbligatorie.

[9]I Laboratori di determinazione potranno essere istituiti presso istituti o uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, nonche' presso istituti di istruzione agraria, e avranno lo scopo della determinazione di malattie e parassiti delle piante di cui fossero richiesti da enti o da agricoltori.

[10]Gli ispettori per le malattie delle piante ed i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, quali delegati per i servizi di ispezione e di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonche' per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse di affidare loro.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art23 · fonte del testo

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