Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1931, n. 987.
Abrogato dal 8 settembre 1931
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Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1931, n. 987.
Abrogato dal 8 settembre 1931
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Lo Stato puo' eccezionalmente, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere a sue spese alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, e puo' inoltre concorrere fino alla meta' dell'ammontare della spesa per la difesa stessa. L'altra meta' di tale spesa resta a carico degli interessati e potra' essere anticipata dallo Stato, salvo il rimborso in due o piu' esercizi, a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1931, N. 987
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art21 · fonte del testo
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