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[1]Il Ministero dell'economia nazionale fara' ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o da direttori di Cattedre ambulanti di agricoltura, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'art. 1, e i rispettivi prodotti ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunita' da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

[2]I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte ed eseguite in modo da avere completo effetto.

[3]Nel caso di infezioni dichiarate pericolose potra' essere anche ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

[4]La presenza di malattie o di parassiti diffusibili o pericolosi potra' anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto sulla proposta del Regio osservatorio fitopatologico, dopo la verifica dei risultati della ispezione.

[5]Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che si pronunziera' udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

[6]Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al Regio osservatorio fitopatologico, al Ministero dell'economia nazionale, al Consiglio provinciale dell'economia e al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art2 · fonte del testo

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