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Gli Istituti di credito agrario, creati col R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono autorizzati a concedere ai Consorzi obbligatori, di cui ai precedenti articoli, mutui per condurre direttamente le operazioni di difesa contro i nemici e parassiti delle piante coltivate, e per acquisto di attrezzi e materiali occorrenti, da estinguersi al massimo entro due anni, e garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione dei ruoli nominativi di contribuzione, a norma del precedente articolo 16.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art18 · fonte del testo

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