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In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attivita' saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzio obbligatorio, al Consiglio provinciale dell'economia, che ha l'obbligo di impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art17 · fonte del testo

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