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[1]I Consorzi, comunque costituiti ai sensi della presente legge, hanno il diritto di imporre, con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione di essa, una contribuzione annua, da un minimo di L. 0.25 al massimo di L. 0.50 per ettaro, ai proprietari interessati, compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

[2]Tanto per la riscossione delle contribuzioni di cui innanzi, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, e' data facolta' al Consorzio stesso di avvalersi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della Provincia, e da porre in riscossione con le modalita' dettate dalla legge stessa.

[3]La contribuzione annua ai Consorzi provinciali per la viticoltura sara' corrisposta da tutti i proprietari di terreni, che non siano terreni a bosco o a pascolo permanente, in ragione della estensione complessiva dei vigneti e terreni vitati della Provincia in misura non superiore a lire due per ettaro, ripartita nell'ammontare complessivo fra tutti i proprietari predetti, nella proporzione del numero di ettari da ciascuno posseduto, calcolandosi le frazioni superiori alla meta' per un ettaro intero ed essendo esentate le frazioni inferiori a mezzo ettaro.

[4]Nel caso dei Consorzi per l'olivicoltura, la contribuzione per le spese generali di amministrazione e' quella prevista dall'articolo 5 del R. decreto legge 12 agosto 1927, n. 1754, mentre le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa verranno ripartite e riscosse a norma della presente legge.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art16 · fonte del testo

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