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[1]I Consorzi comunali e intercomunali obbligatori e quelli volontari che abbiano conseguito il riconoscimento sono amministrati da una Commissione nominata dal prefetto e composta di cinque membri, di cui un presidente, due componenti, scelti e designati, fra gli interessati, dalla Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, un componente designato dalla Federazione provinciale dei sindacati fascisti degli agricoltori, e un componente desiguato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

[2]I Consorzi provinciali obbligatori sono amministrati da una Commissione egualmente di cinque membri, dei quali un presidente nominato dal Ministro per l'economia nazionale e quattro membri nominati dal Ministro stesso, su designazioni come le precedenti.

[3]I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

[4]Il Ministro per l'economia nazionale esercita la vigilanza sui Consorzi e puo' in ogni tempo scioglierne la Commissione, nominando un commissario, per la straordinaria amministrazione, la quale non potra' avere durata superiore a un anno.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art15 · fonte del testo

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