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[1]I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:
[2]1° l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e nemici delle piante coltivate;
[3]2° la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
[4]3° l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposta dal Ministero dell'economia nazionale.
[5]I Consorzi per la viticoltura, oltre gli scopi anzidetti, hanno il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti, e di promuovere anche, con ogni mezzo, il progresso tecnico e la prosperita' economica della viticoltura. Il Ministero dell'economia nazionale potra' fornire gratuitamente le talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
