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[1]Sono Consorzi obbligatori provinciali permanenti i Consorzi antifillosserici, creati a norma del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, 23 agosto 1917, n. 1474, i quali assumono la denominazione di «Consorzi per la viticoltura» e sono soggetti alle disposizioni della presente legge, e quelli che si costituiranno per il medesimo scopo in forza di essa.
[2]Nelle Provincie in cui esistono piu' Consorzi antifillosserici, essi verranno riuniti in un solo Consorzio provinciale per la viticoltura, al quale sara' trasferito il patrimonio dei Consorzi preesistenti nella Provincia.
[3]I Consorzi obbligatori per l'olivicoltura, comunque costituiti, a norma della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e gli altri che si costituiranno, a norma di quest'ultima e della presente legge, potranno essere comunali, intercomunali e provinciali e avere carattere sia temporaneo che permanente.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
