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[1]I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi in Consorzi volontari, comunali o intercomunali, per l'opera di difesa, che puo' essere temporanea o permanente.

[2]Tali Consorzi possono essere riconosciuti, ai fini della presente legge, con decreto del prefetto, inteso il parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

[3]Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art11 · fonte del testo

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