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[1]I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, e tutti quelli che comunque commerciano piante, parti di piante o semi destinati alla coltivazione, hanno l'obbligo di chiedere una speciale autorizzazione per il loro esercizio al prefetto della Provincia, che ha facolta' di concederla sul parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.
[2]Per i vivai di piante diverse dalla vite non potra' essere accordata l'autorizzazione se non sia accertato che essi non contengano viti, che distino da qualunque ceppo di vite almeno venti metri e che non vi siano stati depositati ceppi di viti, materiali usati per sostegni di viti o concimi vegetali, misti, letame di stalla o terra, provenienti da localita' che distino meno di cento metri da piantagioni di vitigni.
[3]Dell'autorizzazione concessa verra' data notizia al Ministero dell'economia nazionale, al Regio osservatorio fitopatologico e al Consiglio provinciale dell'economia.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931
