Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, e tutti quelli che comunque commerciano piante, parti di piante o semi destinati alla coltivazione, hanno l'obbligo di chiedere una speciale autorizzazione per il loro esercizio al prefetto della Provincia, che ha facolta' di concederla sul parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

[2]Per i vivai di piante diverse dalla vite non potra' essere accordata l'autorizzazione se non sia accertato che essi non contengano viti, che distino da qualunque ceppo di vite almeno venti metri e che non vi siano stati depositati ceppi di viti, materiali usati per sostegni di viti o concimi vegetali, misti, letame di stalla o terra, provenienti da localita' che distino meno di cento metri da piantagioni di vitigni.

[3]Dell'autorizzazione concessa verra' data notizia al Ministero dell'economia nazionale, al Regio osservatorio fitopatologico e al Consiglio provinciale dell'economia.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari