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[1]La vendita di vini provenienti da vitigni ibridi produttori diretti e' consentita fino al 31 dicembre 1936, purche' effettuata in modo che appaia la denominazione di vini di vitigni ibridi produttori diretti sui recipienti e sui documenti che accompagnano la vendita stessa ed il trasporto.
[2]La medesima disposizione vale per i tagli o miscela di vini, provenienti da vitigni ibridi produttori diretti con vini di viti europee. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 luglio 1935, n. 1444, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 729, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il termine stabilito nell'art. 3 della legge stessa e' prorogato al 31 dicembre 1938".
Testo in vigore dal 24 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
