Art. 22 — Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza
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La concessione di contributi, di cui all'art. 18 della presente legge, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere relative a tutti gli effetti di legge.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
