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La dichiarazione di nazionalita' italiana puo' essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocita'. Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, puo' rilasciare la dichiarazione di nazionalita' italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere. Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalita' deve essere rilasciata prima dell'inizio della lavorazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art9 · fonte del testo

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