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Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonche' ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalita' del film ai sensi dei successivi articoli 8 e 9. Per i film di attualita' la denuncia puo' essere presentata anche dopo l'inizio della Lavorazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art6 · fonte del testo

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