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Il produttore di film nazionali, dopo un anno dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso, e tenuto, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad inviarne gratuitamente copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia. Tale obbligo si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film. Il Centro sperimentale di cinematografia non puo' avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art33 · fonte del testo

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