Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Chiunque contraffa o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista. O riceve al fine di metterli in circolazione, o metta in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, e' punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2000 a lire 20.000. Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazione o annotazioni non conformi al vero, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari