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[1]Art E' data facolta' al Ministro per l'economia nazionale di consentire, con proprio decreto, su proposta delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la cattura ed apprensione di cui sopra avvengano, in zone determinate, anche durante i mesi di aprile e di maggio, ove cio' appaia indispensabile per le esigenze della granicoltura: e che, in via assolutamente eccezionale, si faccia uso del fucile, qualora non sia possibile, per speciali circostanze, operare la cattura con reti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Belluzzo.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
