Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Fino a nuova disposizione, nelle sole zone dove si coltiva il grano:

  • a)fermo il divieto della cattura con reti, nei mesi di aprile e di maggio, di cui all'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, la cattura dei passeri e' autorizzata anche in periodo di caccia chiusa, purche' sia effettuata con i mezzi di aucupio non vietati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. Per richiamo e' permesso usare soltanto il passero;
  • b)la facolta' di cui all'art. 43 del regolamento anzidetto puo' essere esercitata anche nei riguardi del passero, esclusivamente, pero', sui tetti delle abitazioni rurali e fabbricati accessori.

Testo in vigore dal 16 giugno 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1248~art1 · fonte del testo

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