Art. 3 — Copertura finanziaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1999 al 9 ottobre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1999-08-17;301~art3 · fonte del testo
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