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E' concessa la esenzione dall'imposta, di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente art. 13. La stessa esenzione e' concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della, presente legge in case, non aventi carattere di lusso, gia' in corso di costruzione, a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate. Tale esenzione non da luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 13 gennaio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art16 · fonte del testo

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