Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per assicurare l'attuazione di un programma, straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia, economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni: lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64; lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65; lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1460~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari