Art. 1 — Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unita' di personale, ferma restando l'applicazione delle modalita' di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

Testo vigente dal 15 aprile 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;50~art1 · fonte del testo

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