Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime: zona A: dal 1 dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere; zona B: dal 1 dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere; zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere; zona D: dal 1 novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere; zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere; zona F: nessuna limitazione. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o piu' sezioni. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Testo in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-11-18;645~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari