Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2016

Altra decisione · depositata il 13/07/2016 · relatore Giancarlo Coraggio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 147/2013

citata

  • art. 3legge 147/2013
  • art. 5legge 147/2013
  • art. 81legge 147/2013
  • art. 97legge 147/2013
  • art. 114legge 147/2013
  • art. 117legge 147/2013

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni Lombardia e Piemonte con ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 16 e 20 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Lombardia e Piemonte e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorsi depositati, rispettivamente, il 5 e il 7 marzo 2014, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte hanno impugnato l'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, primo comma (in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), 136 della Costituzione e VIII disposizione transitoria e finale Cost., nonché in relazione all'art. 15, comma 2, e 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

che, con atti depositati il 4 aprile 2014, si è costituito nei rispettivi giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;

che, in data 5 gennaio 2016, le Regioni ricorrenti hanno depositato memoria, segnalando che, dopo la presentazione del ricorso, è entrata in vigore la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e ribadendo l'incostituzionalità delle disposizioni censurate;

che, nella medesima data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, asserendo che il mutato quadro normativo confermava la natura transitoria della normativa impugnata e la sua legittimità ed insistendo sulle proprie conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione;

che, successivamente, le Regioni Lombardia e Piemonte, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente, in data 1° e 7 giugno 2016, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;

che in data 13 giugno 2016, per entrambi i ricorsi è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016.

Considerato che, i ricorsi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Regioni ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

ECLI:IT:COST:2016:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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