Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 2009 al 17 settembre 2011. Leggi il testo vigente →

((Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini)).

Testo in vigore dal 4 luglio 2009 al 17 settembre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/2013

    Questione infondata
    18 luglio 2013

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede…

    Art. 81-bis Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art81bis · fonte del testo

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