[1]Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

[2]Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione e' iniziata, il giudice istruttore ne da' subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/1999

    Questione infondata
    16 aprile 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, secondo comma, del codice di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, e dell'art. 52 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, seco…

    Art. 10 Istituzione del giudice di pace · Art. 51 c.p.c. · Art. 78 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 52 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art78 · fonte del testo

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