Art. 21 — Procedimento disciplinare
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[1]Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
[2]Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
[3]Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024
